DICHIARAZIONE
DIGNITATIS HUMANAE
SULLA LIBERTA' RELIGIOSA
IL DIRITTO DELLA PERSONA UMANA E DELLE COMUNITÀ ALLA LIBERTÀ SOCIALE E CIVILE
IN MATERIA DI RELIGIONE
PROEMIO
1. Nell'età contemporanea gli esseri umani divengono sempre più consapevoli
della propria dignità di persone e cresce il numero di coloro che esigono di
agire di loro iniziativa, esercitando la propria responsabile libertà, mossi dalla
coscienza del dovere e non pressati da misure coercitive. Parimenti, gli stessi
esseri umani postulano una giuridica delimitazione del potere delle autorità
pubbliche, affinché non siano troppo circoscritti i confini alla onesta
libertà, tanto delle singole persone, quanto delle associazioni. Questa
esigenza di libertà nella convivenza umana riguarda soprattutto i valori dello
spirito, e in primo luogo il libero esercizio della religione nella società.
Considerando diligentemente tali aspirazioni, e proponendosi di dichiarare
quanto e come siano conformi alla verità e alla giustizia, questo Concilio
Vaticano rimedita la tradizione sacra e la dottrina della Chiesa, dalle quali
trae nuovi elementi in costante armonia con quelli già posseduti.
Anzitutto, il sacro Concilio professa che Dio stesso ha fatto conoscere al
genere umano la via attraverso la quale gli uomini, servendolo, possono in
Cristo trovare salvezza e pervenire alla beatitudine. Questa unica vera
religione crediamo che sussista nella Chiesa cattolica e apostolica, alla quale
il Signore Gesù ha affidato la missione di comunicarla a tutti gli uomini,
dicendo agli apostoli: “ Andate dunque, istruite tutte le genti battezzandole
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a
osservare tutto quello che io vi ho comandato ” (Mt 28,19-20). E tutti gli
esseri umani sono tenuti a cercare la verità, specialmente in ciò che concerne
Dio e la sua Chiesa, e sono tenuti ad aderire alla verità man mano che la
conoscono e a rimanerle fedeli.
Il sacro Concilio professa pure che questi doveri attingono e vincolano la
coscienza degli uomini, e che la verità non si impone che per la forza della
verità stessa, la quale si diffonde nelle menti soavemente e insieme con
vigore. E poiché la libertà religiosa, che gli esseri umani esigono
nell'adempiere il dovere di onorare Iddio, riguarda l'immunità dalla
coercizione nella società civile, essa lascia intatta la dottrina tradizionale
cattolica sul dovere morale dei singoli e delle società verso la vera religione
e l'unica Chiesa di Cristo. Inoltre il sacro Concilio, trattando di questa
libertà religiosa, si propone di sviluppare la dottrina dei sommi Pontefici più
recenti intorno ai diritti inviolabili della persona umana e all'ordinamento
giuridico della società.
I.
ASPETTI GENERALI DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA
Oggetto e fondamento della libertà religiosa
2. Questo Concilio Vaticano dichiara che la persona umana ha il diritto alla
libertà religiosa. Il contenuto di una tale libertà è che gli esseri umani
devono essere immuni dalla coercizione da parte dei singoli individui, di
gruppi sociali e di qualsivoglia potere umano, così che in materia religiosa
nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza né sia impedito, entro
debiti limiti, di agire in conformità ad essa: privatamente o pubblicamente, in
forma individuale o associata. Inoltre dichiara che il diritto alla libertà
religiosa si fonda realmente sulla stessa dignità della persona umana quale
l'hanno fatta conoscere la parola di Dio rivelata e la stessa ragione. Questo
diritto della persona umana alla libertà religiosa deve essere riconosciuto e
sancito come diritto civile nell'ordinamento giuridico della società.
A motivo della loro dignità, tutti gli esseri umani, in quanto sono persone,
dotate cioè di ragione e di libera volontà e perciò investiti di personale
responsabilità, sono dalla loro stessa natura e per obbligo morale tenuti a
cercare la verità, in primo luogo quella concernente la religione. E sono pure
tenuti ad aderire alla verità una volta conosciuta e ad ordinare tutta la loro
vita secondo le sue esigenze. Ad un tale obbligo, però, gli esseri umani non
sono in grado di soddisfare, in modo rispondente alla loro natura, se non
godono della libertà psicologica e nello stesso tempo dell'immunità dalla
coercizione esterna. Il diritto alla libertà religiosa non si fonda quindi su
una disposizione soggettiva della persona, ma sulla sua stessa natura. Per cui
il diritto ad una tale immunità perdura anche in coloro che non soddisfano
l'obbligo di cercare la verità e di aderire ad essa, e il suo esercizio,
qualora sia rispettato l'ordine pubblico informato a giustizia, non può essere
impedito.
Libertà religiosa e rapporto dell'uomo con Dio
3. Quanto sopra esposto appare con maggiore chiarezza qualora si consideri che
norma suprema della vita umana è la legge divina, eterna, oggettiva e
universale, per mezzo della quale Dio con sapienza e amore ordina, dirige e
governa l'universo e le vie della comunità umana. E Dio rende partecipe l'essere
umano della sua legge, cosicché l'uomo, sotto la sua guida soavemente provvida,
possa sempre meglio conoscere l'immutabile verità. Perciò ognuno ha il dovere e
quindi il diritto di cercare la verità in materia religiosa, utilizzando mezzi
idonei per formarsi giudizi di coscienza retti e veri secondo prudenza.
La verità, però, va cercata in modo rispondente alla dignità della persona
umana e alla sua natura sociale: e cioè con una ricerca condotta liberamente,
con l'aiuto dell'insegnamento o dell'educazione, per mezzo dello scambio e del
dialogo con cui, allo scopo di aiutarsi vicendevolmente nella ricerca, gli uni
rivelano agli altri la verità che hanno scoperta o che ritengono di avere
scoperta; inoltre, una volta conosciuta la verità, occorre aderirvi fermamente
con assenso personale.
L'uomo coglie e riconosce gli imperativi della legge divina attraverso la sua
coscienza, che è tenuto a seguire fedelmente in ogni sua attività per
raggiungere il suo fine che è Dio. Non si deve quindi costringerlo ad agire
contro la sua coscienza. E non si deve neppure impedirgli di agire in
conformità ad essa, soprattutto in campo religioso. Infatti l'esercizio della
religione, per sua stessa natura, consiste anzitutto in atti interni volontari
e liberi, con i quali l'essere umano si dirige immediatamente verso Dio: e tali
atti da un'autorità meramente umana non possono essere né comandati, né
proibiti. Però la stessa natura sociale dell'essere umano esige che egli
esprima esternamente gli atti interni di religione, comunichi con altri in
materia religiosa e professi la propria religione in modo comunitario.
Si fa quindi ingiuria alla persona umana e allo stesso ordine stabilito da Dio
per gli esseri umani, quando si nega ad essi il libero esercizio della
religione nella società, una volta rispettato l'ordine pubblico informato a
giustizia.
Inoltre gli atti religiosi, con i quali in forma privata e pubblica gli esseri
umani con decisione interiore si dirigono a Dio, trascendono per loro natura
l'ordine terrestre e temporale delle cose. Quindi la potestà civile, il cui
fine proprio è di attuare il bene comune temporale, deve certamente rispettare
e favorire la vita religiosa dei cittadini, però evade dal campo della sua
competenza se presume di dirigere o di impedire gli atti religiosi.
La libertà dei gruppi religiosi
4. La libertà religiosa che compete alle singole persone, compete ovviamente ad
esse anche quando agiscono in forma comunitaria. I gruppi religiosi, infatti,
sono postulati dalla natura sociale tanto degli esseri umani, quanto della
stessa religione.
A tali gruppi, pertanto, posto che le giuste esigenze dell'ordine pubblico non
siano violate, deve essere riconosciuto il diritto di essere immuni da ogni
misura coercitiva nel reggersi secondo norme proprie, nel prestare alla suprema
divinità il culto pubblico, nell'aiutare i propri membri ad esercitare la vita
religiosa, nel sostenerli con il proprio insegnamento e nel promuovere quelle
istituzioni nelle quali i loro membri cooperino gli uni con gli altri ad informare
la vita secondo i principi della propria religione.
Parimenti ai gruppi religiosi compete il diritto di non essere impediti con
leggi o con atti amministrativi del potere civile di scegliere, educare,
nominare e trasferire i propri ministri, di comunicare con le autorità e con le
comunità religiose che vivono in altre regioni della terra, di costruire
edifici religiosi, di acquistare e di godere di beni adeguati.
I gruppi religiosi hanno anche il diritto di non essere impediti di insegnare e
di testimoniare pubblicamente la propria fede, a voce e per scritto. Però, nel
diffondere la fede religiosa e nell'introdurre pratiche religiose, si deve
evitare ogni modo di procedere in cui ci siano spinte coercitive o
sollecitazioni disoneste o stimoli meno retti, specialmente nei confronti di
persone prive di cultura o senza risorse: un tale modo di agire va considerato
come abuso del proprio diritto e come lesione del diritto altrui.
Inoltre la libertà religiosa comporta pure che i gruppi religiosi non siano
impediti di manifestare liberamente la virtù singolare della propria dottrina
nell'ordinare la società e nel vivificare ogni umana attività. Infine, nel
carattere sociale della natura umana e della stessa religione si fonda il
diritto in virtù del quale gli esseri umani, mossi dalla propria convinzione
religiosa, possano liberamente riunirsi e dar vita ad associazioni educative,
culturali, caritative e sociali.
La libertà religiosa della famiglia
5. Ad ogni famiglia--società che gode di un diritto proprio e
primordiale--compete il diritto di ordinare liberamente la propria vita
religiosa domestica sotto la direzione dei genitori. A questi spetta il diritto
di determinare l'educazione religiosa da impartire ai propri figli secondo la
propria persuasione religiosa. Quindi deve essere dalla potestà civile
riconosciuto ai genitori il diritto di scegliere, con vera libertà, le scuole e
gli altri mezzi di educazione, e per una tale libertà di scelta non debbono
essere gravati, né direttamente né indirettamente, da oneri ingiusti. Inoltre i
diritti dei genitori sono violati se i figli sono costretti a frequentare
lezioni scolastiche che non corrispondono alla persuasione religiosa dei
genitori, o se viene imposta un'unica forma di educazione dalla quale sia esclusa
ogni formazione religiosa.
Cura della libertà religiosa
6. Poiché il bene comune della società--che si concreta nell'insieme delle
condizioni sociali, grazie alle quali gli uomini possono perseguire il loro
perfezionamento più riccamente o con maggiore facilità --consiste soprattutto
nella salvaguardia dei diritti della persona umana e nell'adempimento dei
rispettivi doveri, adoperarsi positivamente per il diritto alla libertà
religiosa spetta tanto ai cittadini quanto ai gruppi sociali, ai poteri civili,
alla Chiesa e agli altri gruppi religiosi: a ciascuno nel modo ad esso proprio,
tenuto conto del loro specifico dovere verso il bene comune.
Tutelare e promuovere gli inviolabili diritti dell'uomo è dovere essenziale di
ogni potere civile. Questo deve quindi assicurare a tutti i cittadini, con
leggi giuste e con mezzi idonei, l'efficace tutela della libertà religiosa, e
creare condizioni propizie allo sviluppo della vita religiosa, cosicché i
cittadini siano realmente in grado di esercitare i loro diritti attinenti la
religione e adempiere i rispettivi doveri, e la società goda dei beni di
giustizia e di pace che provengono dalla fedeltà degli uomini verso Dio e verso
la sua santa volontà.
Se, considerate le circostanze peculiari dei popoli nell'ordinamento giuridico
di una società viene attribuita ad un determinato gruppo religioso una speciale
posizione civile, è necessario che nello stesso tempo a tutti i cittadini e a
tutti i gruppi religiosi venga riconosciuto e sia rispettato il diritto alla libertà
in materia religiosa.
Infine il potere civile deve provvedere che l'eguaglianza giuridica dei
cittadini, che appartiene essa pure al bene comune della società, per motivi
religiosi non sia mai lesa, apertamente o in forma occulta, e che non si facciano
fra essi discriminazioni.
Da ciò segue che non è permesso al pubblico potere imporre ai cittadini con la
violenza o con il timore o con altri mezzi la professione di una religione
qualsivoglia oppure la sua negazione, o di impedire che aderiscano ad un gruppo
religioso o che se ne allontanino. Tanto più poi si agisce contro la volontà di
Dio e i sacri diritti della persona e il diritto delle genti quando si usa, in
qualunque modo, la violenza per distruggere o per comprimere la stessa
religione o in tutto il genere umano oppure in qualche regione o in un
determinato gruppo.
I limiti della libertà religiosa
7. Il diritto alla libertà in materia religiosa viene esercitato nella società
umana; di conseguenza il suo esercizio è regolato da alcune norme.
Nell'esercizio di ogni libertà si deve osservare il principio morale della
responsabilità personale e sociale: nell'esercitare i propri diritti i singoli
esseri umani e i gruppi sociali, in virtù della legge morale, sono tenuti ad
avere riguardo tanto ai diritti altrui, quanto ai propri doveri verso gli altri
e verso il bene comune. Con tutti si è tenuti ad agire secondo giustizia ed
umanità.
Inoltre, poiché la società civile ha il diritto di proteggersi contro i
disordini che si possono verificare sotto pretesto della libertà religiosa,
spetta soprattutto al potere civile prestare una tale protezione; ciò però va
compiuto non in modo arbitrario o favorendo iniquamente una delle parti, ma
secondo norme giuridiche, conformi all'ordine morale obiettivo: norme
giuridiche postulate dall'efficace difesa dei diritti e dalla loro pacifica
armonizzazione a vantaggio di tutti i cittadini, da una sufficiente tutela di
quella autentica pace pubblica che consiste in una vita vissuta in comune sulla
base di una onesta giustizia, nonché dalla debita custodia della pubblica
moralità. Questi sono elementi che costituiscono la parte fondamentale del bene
comune e sono compresi sotto il nome di ordine pubblico. Per il resto nella
società va rispettata la norma secondo la quale agli esseri umani va
riconosciuta la libertà più ampia possibile, e la loro libertà non deve essere
limitata, se non quando e in quanto è necessario.
Educazione all'esercizio della libertà
8. Nella nostra età gli esseri umani, a motivo di molteplici fattori, vivono in
un'atmosfera di pressioni e corrono il pericolo di essere privati della facoltà
di agire liberamente e responsabilmente. D'altra parte non sembrano pochi
quelli che, sotto il pretesto della libertà, respingono ogni dipendenza e
apprezzano poco la dovuta obbedienza.
Ragione per cui questo Concilio Vaticano esorta tutti, ma soprattutto coloro
che sono impegnati in compiti educativi, ad adoperarsi per formare esseri umani
i quali, nel pieno riconoscimento dell'ordine morale, sappiano obbedire alla
legittima autorità e siano amanti della genuina libertà, esseri umani cioè che
siano capaci di emettere giudizi personali nella luce della verità, di svolgere
le proprie attività con senso di responsabilità, e che si impegnano a
perseguire tutto ciò che è vero e buono, generosamente disposti a collaborare a
tale scopo con gli altri.
La libertà religiosa, quindi, deve pure essere ordinata e contribuire a che gli
esseri umani adempiano con maggiore responsabilità i loro doveri nella vita
sociale.
II.
LA LIBERTÀ RELIGIOSA ALLA LUCE DELLA RIVELAZIONE
La dottrina della libertà religiosa affonda le radici nella Rivelazione
9. Quanto questo Concilio Vaticano dichiara sul diritto degli esseri umani alla
libertà religiosa ha il suo fondamento nella dignità della persona, le cui
esigenze la ragione umana venne conoscendo sempre più chiaramente attraverso
l'esperienza dei secoli. Anzi, una tale dottrina sulla libertà affonda le sue
radici nella Rivelazione divina, per cui tanto più va rispettata con sacro impegno
dai cristiani. Quantunque, infatti, la Rivelazione non affermi esplicitamente
il diritto all'immunità dalla coercizione esterna in materia religiosa, fa
tuttavia conoscere la dignità della persona umana in tutta la sua ampiezza,
mostra il rispetto di Cristo verso la libertà umana degli esseri umani
nell'adempimento del dovere di credere alla parola di Dio, e ci insegna lo
spirito che i discepoli di una tale Maestro devono assimilare e manifestare in
ogni loro azione. Tutto ciò illustra i principi generali sopra cui si fonda la
dottrina della presente dichiarazione sulla libertà religiosa. E anzitutto, la
libertà religiosa nella società è in piena rispondenza con la libertà propria
dell'atto di fede cristiana.
Libertà dell'atto di fede
10. Un elemento fondamentale della dottrina cattolica, contenuto nella parola
di Dio e costantemente predicato dai Padri, è che gli esseri umani sono tenuti
a rispondere a Dio credendo volontariamente; nessuno, quindi, può essere
costretto ad abbracciare la fede contro la sua volontà. Infatti, l'atto di fede
è per sua stessa natura un atto volontario, giacché gli essere umani, redenti
da Cristo Salvatore e chiamati in Cristo Gesù ad essere figli adottivi, non
possono aderire a Dio che ad essi si rivela, se il Padre non li trae e se non
prestano a Dio un ossequio di fede ragionevole e libero. È quindi pienamente
rispondente alla natura della fede che in materia religiosa si escluda ogni
forma di coercizione da parte degli esseri umani. E perciò un regime di libertà
religiosa contribuisce non poco a creare quell'ambiente sociale nel quale gli
esseri umani possono essere invitati senza alcuna difficoltà alla fede
cristiana, e possono abbracciarla liberamente e professarla con vigore in tutte
le manifestazioni della vita.
Modo di agire di Cristo e degli apostoli
11. Dio chiama gli esseri umani al suo servizio in spirito e verità; per cui
essi sono vincolati in coscienza a rispondere alla loro vocazione, ma non
coartati. Egli, infatti, ha riguardo della dignità della persona umana da lui
creata, che deve godere di libertà e agire con responsabilità. Ciò è apparso in
grado sommo in Cristo Gesù, nel quale Dio ha manifestato se stesso e le sue vie
in modo perfetto. Infatti Cristo, che è Maestro e Signore nostro, mite ed umile
di cuore ha invitato e attratto i discepoli pazientemente. Certo, ha sostenuto
e confermato la sua predicazione con i miracoli per suscitare e confortare la
fede negli uditori, ma senza esercitare su di essi alcuna coercizione Ha pure
rimproverato l'incredulità degli uditori, lasciando però la punizione a Dio nel
giorno del giudizio. Mandando gli apostoli nel mondo, disse loro: “ Chi avrà
creduto e sarà battezzato, sarà salvo. Chi invece non avrà creduto sarà
condannato ” (Mc 16,16). ma conoscendo che la zizzania è stata seminata con il
grano, comandò di lasciarli crescere tutti e due fino alla mietitura che
avverrà alla fine del tempo. Non volendo essere un messia politico e dominatore
con la forza preferì essere chiamato Figlio dell'uomo che viene “ per servire e
dare la sua vita in redenzione di molti ” (Mc 10,45). Si presentò come il
perfetto servo di Dio che “ non rompe la canna incrinata e non smorza il
lucignolo che fuma ” (Mt 12,20). Riconobbe la potestà civile e i suoi diritti,
comandando di versare il tributo a Cesare, ammonì però chiaramente di
rispettare i superiori diritti di Dio: “ Rendete a Cesare quello che è di
Cesare, e a Dio quello che è di Dio ” (Mt 22,21). Finalmente ha ultimato la sua
rivelazione compiendo nella croce l'opera della redenzione, con cui ha
acquistato agli esseri umani la salvezza e la vera libertà. Infatti rese
testimonianza alla verità, però non volle imporla con la forza a coloro che la
respingevano. Il suo regno non si erige con la spada ma si costituisce
ascoltando la verità e rendendo ad essa testimonianza, e cresce in virtù
dell'amore con il quale Cristo esaltato in croce trae a sé gli esseri umani.
Gli apostoli, istruiti dalla parola e dall'esempio di Cristo, hanno seguito la
stessa via. Fin dal primo costituirsi della Chiesa i discepoli di Cristo si
sono adoperati per convertire gli esseri umani a confessare Cristo Signore, non
però con un'azione coercitiva né con artifizi indegni del Vangelo, ma anzitutto
con la forza della parola di Dio, Con coraggio annunziavano a tutti il
proposito di Dio salvatore, “ il quale vuole che tutti gli uomini si salvino ed
arrivino alla conoscenza della verità ” (1 Tm 2,4); nello stesso tempo, però,
avevano riguardo per i deboli, sebbene fossero nell'errore, mostrando in tal
modo come “ognuno di noi renderà conto di sé a Dio” (Rm 14,12) e sia tenuto ad
obbedire soltanto alla propria coscienza. Come Cristo, gli apostoli hanno
sempre cercato di rendere testimonianza alla verità di Dio, arditamente osando
dinanzi al popolo e ai principi di “ annunziare con fiducia la parola di Dio ”
(At 4,31). Con ferma fede ritenevano che lo stesso Vangelo fosse realmente la
forza di Dio per la salvezza di ogni credente. Sprezzando quindi tutte “ le
armi carnali ” seguendo l'esempio di mansuetudine e di modestia di Cristo,
hanno predicato la parola di Dio pienamente fiduciosi nella divina virtù di
tale parola del distruggere le forze avverse a Dio e nell'avviare gli esseri
umani alla fede e all'ossequio di Cristo, Come il Maestro, così anche gli
apostoli hanno riconosciuto la legittima autorità civile: “ Non vi è infatti
potestà se non da Dio ”, insegna l'Apostolo, il quale perciò comanda: “ Ognuno
sia soggetto alle autorità in carica... Chi si oppone alla potestà, resiste
all'ordine stabilito da Dio ” (Rm 13,1-5). Nello stesso tempo, però, non hanno
avuto timore di resistere al pubblico potere che si opponeva alla santa volontà
di Dio: “ È necessario obbedire a Dio prima che agli uomini ” (At 5,29). La
stessa via hanno seguito innumerevoli martiri e fedeli attraverso i secoli e in
tutta la terra.
La Chiesa segue le tracce di Cristo e degli apostoli
12. La Chiesa pertanto, fedele alla verità evangelica, segue la via di Cristo e
degli apostoli quando riconosce come rispondente alla dignità dell'uomo e alla
rivelazione di Dio il principio della libertà religiosa e la favorisce. Essa ha
custodito e tramandato nel decorso dei secoli la dottrina ricevuta da Cristo e
dagli apostoli. E quantunque nella vita del popolo di Dio, pellegrinante
attraverso le vicissitudini della storia umana, di quando in quando si siano
avuti modi di agire meno conformi allo spirito evangelico, anzi ad esso
contrari, tuttavia la dottrina della Chiesa, secondo la quale nessuno può
essere costretto con la forza ad abbracciare la fede, non è mai venuta meno.
Il fermento evangelico ha pure lungamente operato nell'animo degli esseri umani
e molto ha contribuito perché gli uomini lungo i tempi riconoscessero più
largamente e meglio la dignità della propria persona e maturasse la convinzione
che la persona nella società deve essere immune da ogni umana coercizione in
materia religiosa.
La libertà della Chiesa
13. Fra le cose che appartengono al bene della Chiesa, anzi al bene della
stessa città terrena, e che vanno ovunque e sempre conservate e difese da ogni
ingiuria, è certamente di altissimo valore la seguente: che la Chiesa
nell'agire goda di tanta libertà quanta le è necessaria per provvedere alla
salvezza degli esseri umani. È questa, infatti, la libertà sacra, di cui
l'unigenito Figlio di Dio ha arricchito la Chiesa acquistata con il suo sangue.
Ed è propria della Chiesa, tanto che quanti l'impugnano agiscono contro la
volontà di Dio. La libertà della Chiesa è principio fondamentale nelle
relazioni fra la Chiesa e i poteri pubblici e tutto l'ordinamento giuridico
della società Civile.
Nella società umana e dinanzi a qualsivoglia pubblico potere, la Chiesa
rivendica a sé la libertà come autorità spirituale, fondata da Cristo Signore,
alla quale per mandato divino incombe l'obbligo di andare nel mondo universo a
predicare il Vangelo ad ogni creatura. Parimenti, la Chiesa rivendica a sé la
libertà in quanto è una comunità di esseri umani che hanno il diritto di vivere
nella società civile secondo i precetti della fede cristiana.
Ora, se vige un regime di libertà religiosa non solo proclamato a parole né
solo sancito nelle leggi, ma con sincerità tradotto realmente nella vita, in
tal caso la Chiesa, di diritto e di fatto, usufruisce di una condizione stabile
per l'indipendenza necessaria all'adempimento della sua divina missione:
indipendenza nella società, che le autorità ecclesiastiche hanno sempre più
vigorosamente rivendicato. Nello stesso tempo i cristiani, come gli altri
uomini godono del diritto civile di non essere impediti di vivere secondo la propria
coscienza. Vi è quindi concordia fra la libertà della Chiesa e la libertà
religiosa che deve essere riconosciuta come un diritto a tutti gli esseri umani
e a tutte le comunità e che deve essere sancita nell'ordinamento giuridico
delle società civili.
La missione della Chiesa
14. La Chiesa cattolica per obbedire al divino mandato: “ Istruite tutte le
genti (Mt 28,19), è tenuta ad operare instancabilmente “affinché la parola di
Dio corra e sia glorificata” (2 Ts 3,1).
La Chiesa esorta quindi ardentemente i suoi figli affinché “ anzitutto si
facciano suppliche, orazioni, voti, ringraziamenti per tutti gli uomini... Ciò
infatti è bene e gradito al cospetto del Salvatore e Dio nostro, il quale vuole
che tutti gli uomini si salvino ed arrivino alla conoscenza della verità” (1 Tm
2, 1-4).
I cristiani, però, nella formazione della loro coscienza, devono considerare
diligentemente la dottrina sacra e certa della Chiesa. Infatti per volontà di
Cristo la Chiesa cattolica è maestra di verità e sua missione è di annunziare e
di insegnare autenticamente la verità che è Cristo, e nello stesso tempo di
dichiarare e di confermare autoritativamente i principi dell'ordine morale che
scaturiscono dalla stessa natura umana. Inoltre i cristiani, comportandosi
sapientemente con coloro che non hanno la fede, s'adoperino a diffondere la
luce della vita con ogni fiducia e con fortezza apostolica, fino all'effusione
del sangue, “ nello Spirito Santo, con la carità non simulata, con la parola di
verità” (2 Cor 6,6-7).
Infatti il discepolo ha verso Cristo Maestro il dovere grave di conoscere
sempre meglio la verità da lui ricevuta, di annunciarla fedelmente e di
difenderla con fierezza, non utilizzando mai mezzi contrari allo spirito
evangelico. Nello stesso tempo, però, la carità di Cristo lo spinge a trattare
con amore, con prudenza e con pazienza gli esseri umani che sono nell'errore o
nell'ignoranza circa la fede. Si deve quindi aver riguardo sia ai doveri verso
Cristo, il Verbo vivificante che deve essere annunciato, sia ai diritti della
persona umana, sia alla misura secondo la quale Dio attraverso il Cristo
distribuisce la sua grazia agli esseri umani che vengono invitati ad accettare
e a professare la fede liberamente.
CONCLUSIONE
15. È manifesto che oggi gli esseri umani aspirano di poter professare
liberamente la religione sia in forma privata che pubblica; anzi la libertà
religiosa nella maggior parte delle costituzioni è già dichiarata diritto
civile ed è solennemente proclamata in documenti internazionali.
Non mancano però regimi i quali, anche se nelle loro costituzioni riconoscono
la libertà del culto religioso, si sforzano di stornare i cittadini dalla
professione della religione e di rendere assai difficile e pericolosa la vita
alle comunità religiose.
Il sacro Sinodo, mentre saluta con lieto animo quei segni propizi di questo
tempo e denuncia con amarezza questi fatti deplorevoli, esorta i cattolici e
invita tutti gli esseri umani a considerare con la più grande attenzione quanto
la libertà religiosa sia necessaria, soprattutto nella presente situazione
della famiglia umana.
È infatti manifesto che tutte le genti si vanno sempre più unificando, che si
fanno sempre più stretti i rapporti fra gli esseri umani di cultura e religione
diverse, mentre si fa ognora più viva in ognuno la coscienza della propria
responsabilità personale. Per cui, affinché nella famiglia umana si instaurino
e si consolidino relazioni di concordia e di pace, si richiede che ovunque la
libertà religiosa sia munita di una efficace tutela giuridica e che siano
osservati i doveri e i diritti supremi degli esseri umani attinenti la libera
espressione della vita religiosa nella società.
Faccia Dio, Padre di tutti, che la famiglia umana, diligentemente elevando a
metodo nei rapporti sociali l'esercizio della libertà religiosa, in virtù della
grazia di Cristo e per l'azione dello Spirito Santo pervenga alla sublime e
perenne “ libertà della gloria dei figli di Dio” (Rm 8,21).
7 dicembre 1965